Matrimonio concordatario: modifica dell’art. 147 del codice civile

L’Ufficio Liturgico Nazionale ha comunicato che dal giorno 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile (disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2014, n. 5). Si tratta di uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario prima della conclusione del rito liturgico.
La nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile è la seguente:
«Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.».
L’Ufficio Liturgico Nazionale prevede un futuro aggiornamento del cartoncino plastificato da inserire nel Rituale e sarà premura della nostra Curia avvisare quando questo sarà disponibile.
Nel frattempo l’Ufficio Liturgico Diocesano di Torino ha provveduto ad aggiornare il cartoncino al fine di poter leggere il testo esatto dell’art. 147 ora in vigore.
In allegato: cartoncino aggiornato della nuova formulazione da utilizzare per la celebrazione del matrimonio

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ufficio Liturgico Nazionale
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