È stato fissato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione ICI enti non commerciali per gli anni 2006-2011.
Indichiamo qui di seguito requisiti e adempimenti da verificare con il proprio commercialista:
L’art. 16-bis del D. L. 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, riguarda l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 concernenti l’annullamento parziale della “Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2012) 9461]” nella parte in cui la Commissione europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
Sulla base della decisione, è stato, quindi, emanato il citato art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024 il quale circoscrive il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero a quello che va dall’anno 2006 all’anno 2011.
Per quanto riguarda, in particolare, l’anno finale, è stato preso in considerazione il 2011, poiché è l’ultimo anno in cui si applicava l’ICI.
La disposizione prevede, altresì, un obbligo dichiarativo a carico dei soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d’imposta 2012 o 2013.
La norma stabilisce, inoltre, che la dichiarazione del recupero ICI deve essere presentata solo dai soggetti che, in relazione ad almeno una delle annualità 2012 o 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui.
Viene poi stabilito che la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo oggetto del recupero, la disposizione in commento prevede che:
- per la quantificazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’annualità 2013;
- la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono, però, quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
Il comma 5 dell’art. 16-bis ha previsto l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato il 23 dicembre 2025, il quale stabilisce che:
- è fissato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione. Si precisa che per la trasmissione della dichiarazione deve essere utilizzato l’apposito canale telematico dell’Agenzia delle entrate;
- il versamento non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare. Il versamento non è dovuto anche nel caso in cui l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcuni aiuti compatibili con i Trattati;
- l’eventuale versamento, se dovuto, dell’aiuto indebitamente percepito è effettuato entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del direttore dell’Agenzia delle entrate;
- il modello della dichiarazione e le relative istruzioni sono approvati con successivo decreto del Direttore generale delle finanze, adottato sentita l’ANCI;
- con la dichiarazione il soggetto passivo può, altresì, effettuare la scelta della rateizzazione, come previsto dal citato art. 16-bis;
- alle somme oggetto del recupero di cui al DPCM si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Gli interessi sono determinati dal soggetto passivo all’interno della dichiarazione e sono versati insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero;
- le attività di coordinamento della gestione delle operazioni di recupero dell’aiuto sono svolte dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, che adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023. Il Dipartimento si avvale dei comuni destinatari del gettito per quanto riguarda le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonché di quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all’art.16-bis, comma 8, del D. L. n. 131 del 2024.
IN ALLEGATO:
- ISTRUZIONI per la compilazione della dichiarazione
- DECRETO LEGGE (DL)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM)
