Celebrazione di Sante Messe binate e trinate: indicazioni per il 2026

Decreto del 17 dicembre 2025

Qui di seguito e in allegato il Decreto del 17 dicembre 2025 sulla «Facoltà per la binazione e trinazione. Offerta per l’applicazione e la celebrazione della Santa Messa».

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  1. Celebrazione di Sante Messe binate e trinate: attesa la scarsità del clero, si attesta che per l’anno 2026 permangono le condizioni di “giusta causa” e di “necessità pastorale” per le comunità parrocchiali, e quindi si concede d’ufficio la facoltà del can. 905 § 2 del C.I.C. ai sacerdoti che svolgono un servizio pastorale presso le parrocchie dell’Arcidiocesi.
    Si rinnovano d’ufficio anche le facoltà concesse per l’anno 2025 per i sacerdoti che celebrano in altre chiese non parrocchiali. Nel caso in cui sorgessero nuove esigenze pastorali, si rivolga domanda adeguatamente motivata al Vicario Generale per ottenere la prescritta facoltà.
  2. Si ricorda il valore dell’offerta per la celebrazione della Santa Messa, con cui i fedeli «contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere» (can. 946 del C.I.C.) e le conseguenti disposizioni normative dettate dal fatto che «dall’offerta della Messa deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio» (can. 947 del C.I.C.).
  3. Celebrazione di Sante Messe con più intenzioni CON OFFERTA a norma dell’art. 6 del decreto Secundum probatum: è rinnovato d’ufficio il permesso a coloro che ne avevano ottenuta facoltà negli scorsi anni.
    Per ogni variazione o nuova facoltà, parroci e rettori di chiese devono presentare espressa domanda al Vicario Generale, specificando i giorni in cui intenderebbero avvalersi di tale facoltà.
    Si ricorda che il sacerdote celebrante può trattenere esclusivamente la somma di euro 10,00, corrispondente all’offerta diocesana per la celebrazione di UNA Santa Messa, e che la somma eccedente deve essere trasmessa al Vicario Generale, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto nel citato can. 946.
  1. Celebrazione di Sante Messe con più intenzioni SENZA ALCUNA OFFERTA: in questo caso deve essere TOTALE lo sganciamento da qualsiasi forma di offerta, anche libera o segreta, per il ricordo dei vivi e dei defunti.
    I parroci e i rettori di chiese che intendono avvalersi per la prima volta di questa possibilità ne diano comunicazione scritta all’Arcivescovo, tramite il Vicario Generale, per richiedere e ottenere il necessario previo assenso.
    Quanti hanno scelto questa prassi sono moralmente impegnati a far pervenire ogni anno al Vicario Generale una congrua offerta a favore delle comunità parrocchiali i cui fedeli fanno più fatica a contribuire al sostentamento del proprio sacerdote e alle altre opere apostoliche.
  1. Qualunque sia la forma scelta, si ricorda che NON SIA MAI LECITO CUMULARE con altre intenzioni la Santa Messa pro populo (cfr. can. 534 §1 del C.I.C.), i legati e altre eventuali intenzioni accettate singolarmente.

Dato in Torino, il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno del Signore duemilaventicinque.

mons. Alessandro Giraudo, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale

Concetta Caviglia, cancelliere arcivescovile

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