COMUNICAZIONE/2. Scelta del regime patrimoniale in occasione del matrimonio concordatario

Indicazioni sulla dicitura da apportare sui moduli attualmente in uso nell'Arcidiocesi

COMUNICATO SULLA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO 
La Segreteria Generale della C.E.I. ha recentemente comunicato le indicazioni per annotare nell’atto di matrimonio la scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi nel caso in cui almeno uno di loro è cittadino di uno Stato diverso da quello italiano oppure, pur essendo cittadino italiano, risiede in uno Stato estero. Si tratta dell’applicazione pratica dell’art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, che ha avuto esecuzione con provvedimenti successivi.
Pertanto in occasione del matrimonio canonico con effetti civili -cioè nel matrimonio “concordatario”- la scelta del regime patrimoniale ora ha due possibilità:
1. separazione dei beni secondo la vigente legge italiana (nel caso viene utilizzato il riquadro specifico esistente nei moduli attualmente in uso); oppure
2. scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, quando i contraenti ritengano di avvalersi della legislazione dello Stato -non italiano- di cui almeno uno di loro è cittadino o in cui, pur essendo cittadino italiano, risiede (con effettiva residenza, non soltanto per un domicilio di fatto). Per questa scelta si dovrà porre (sia nel registro degli atti di matrimonio, sia nel modulo da trasmettere all’ufficiale dello stato civile) la seguente dichiarazione (con le firme degli sposi, dei testimoni e dell’assistente al matrimonio, unitamente al timbro parrocchiale, come per le altre dichiarazioni aggiuntive):
SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI
Gli sposi, alla presenza dei testimoni sopraindicati, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dichiarano che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge ……………..(vedi Nota 1)
 
Firme e timbro parrocchiale
(Nota 1: Indicare il nome dello Stato estero del quale almeno uno degli sposi è cittadino o nel quale almeno uno di essi -anche se tuttora cittadino italiano- risiede, solo se diverso dall’Italia.
Per registrare sui moduli attualmente in uso nell’Arcidiocesi -in attesa di una loro nuova edizione- la “scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali” -sia nel registro parrocchiale dei matrimoni sia sul modulo da inviare all’ufficiale dello stato civile- si suggerisce di usufruire dello spazio previsto per il “riconoscimento di figli naturali” (annullando quello riservato alla “separazione dei beni”) con queste attenzioni: si annullino con un tratto continuo di penna tutte le 4 righe prestampate e si scriva nello spazio puntinato l’intera dicitura qui sopra riportata compreso il titolo “scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali”, procedendo poi alle firme prescritte.
Nel caso invece che vi siano figli naturali da legittimare, si utilizzi lo spazio riservato alla “separazione dei beni”, opportunamente modificato come sopra.
In ogni caso sul frontespizio del modulo da inviare all’ufficiale dello stato civile bisognerà aggiungere, nell’apposito riquadro, la segnalazione che gli sposi hanno fatto la dichiarazione “scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali”.
È il caso di ricordare ulteriormente che, come per la “separazione dei beni”, la legge italiana -per il contraente minore di 18 anni- richiede anche la firma dei genitori o del tutore o del curatore speciale.
Torino, 14 febbraio 2011
  
mons. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

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