Nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile da utilizzare nella celebrazione del matrimonio concordatario

A partire dal giorno 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile (disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2014, n. 5). Si tratta di uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario prima della conclusione del rito liturgico.
 
La nuova formulazione dell’art. 147 del Codice Civile è la seguente:
 
«Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.».
 
L’Ufficio liturgico diocesano ha preparato un cartoncino aggiornato da inserire nel Rituale.
 
È possibile ritirarne copia presso l’Ufficio di Curia in via Val della Torre 3 (orario 9-12) oppure scaricare e stampare il file in allegato.
 
Per informazioni: tel. 011.51.56.408
 

 

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