Facoltà per la binazione e la trinazione: offerte per le sante messe

Decreto della Cancelleria arcivescovile del 10 dicembre 2020

Qui di seguito (e in allegato la scansione dell’originale) il decreto emanato dalla Cancelleria arcivescovile circa la «Facoltà per la binazione e la trinazione: offerta per la celebrazione e l’applicazione delle sante messe»:

«1. Celebrazione di Sante Messe binate e trinate: qualora per l’anno 2021 permangano le medesime condizioni di “giusta causa” e di “necessità pastorale” per la comunità dei fedeli, sono rinnovate d’ufficio le facoltà concesse per l’anno 2020.

All’insorgere di nuove esigenze pastorali, si rivolga domanda adeguatamente motivata al Vicario Episcopale competente, per ottenere la prescritta facoltà.

  1. Celebrazione di Sante Messe con più intenzioni CON OFFERTA: è rinnovato d’ufficio il permesso a coloro che ne avevano regolarmente ottenuta facoltà negli scorsi anni.

Per ogni variazione o nuova facoltà, Parroci e Rettori di chiese devono presentare espressa domanda al Vicario Episcopale competente, specificando i giorni in cui intenderebbero avvalersi di tale facoltà.

Si ricorda che il sacerdote celebrante può trattenere esclusivamente la somma corrispondente all’offerta diocesana per la celebrazione di UNA Santa Messa e che la somma eccedente deve essere trasmessa al Vicario Generale, che la destinerà a sacerdoti missionari, bisognosi e anziani.

  1. Celebrazione di Sante Messe con più intenzioni SENZA ALCUNA OFFERTA: in questo caso deve essere TOTALE lo sganciamento da qualsiasi forma di offerta, anche libera o segreta, per il ricordo dei vivi e dei defunti (che può avvenire unicamente durante la preghiera universale o dei fedeli).

I Parroci e i Rettori di chiese che intendono avvalersi per la prima volta di questa possibilità ne diano comunicazione scritta all’Arcivescovo, tramite il Vicario Episcopale competente, per richiedere e ottenere il necessario previo assenso.

Quanti hanno scelto questa prassi sono moralmente impegnati a far pervenire ogni anno al Vicario Generale una congrua offerta a favore dei sacerdoti che trovano nella celebrazione di Sante Messe l’unica fonte di sostentamento.

  1. Qualunque sia la forma scelta, in ogni caso NON È MAI LECITO CUMULARE con altre intenzioni la Santa Messa pro populo (cfr. can. 534 §1 del C.I.C.), i legati e altre eventuali intenzioni accettate singolarmente.
  2. Parroci e Rettori di chiese adempiano fedelmente a quanto disposto dalle Costituzioni Sinodali in ordine alla celebrazione dell’Eucaristia, con particolare riferimento ai numeri 28 e 29 del Libro Sinodale.

Dato in Torino, il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno del Signore duemilaventi.

mons. Valter Danna, Vicario Generale

can. Alessandro Giraudo, cancelliere arcivescovile»

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