Parrocchie escluse dal superbonus del 110%

Finalmente l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi circa la partecipazione degli enti religiosi alla detrazione fiscale

Le parrocchie e gli enti religiosi in genere sono fra i soggetti più discussi in materia di accesso al superbonus.

Per la prima volta dall’introduzione della norma agevolativa del DL 34/2020, l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 14 del 7 gennaio 2021 chiarisce alcuni dubbi.

Il dubbio non è se gli enti del terzo settore possano accedere alle detrazioni sugli immobili, in particolare il risparmio energetico, ma se possano accedere alla maxi detrazione del 110%.

La risposta è negativa. Gli enti religiosi in genere non possono godere della maggiore detrazione da superbonus del 110%, anche se l’immobile possiede i requisiti per accedervi.

  • L’oggetto dell’istanza

Un ente parrocchiale intende beneficiare del superbonus per gli interventi effettuati su due immobili a destinazione residenziale,

  • una adibita ad asilo parrocchiale,
  • l’altra adibita a residenza dei religiosi prestanti servizio nella parrocchia in questione.

Ulteriore intenzione dell’ente religioso è quello di procedere alla cessione della detrazione corrispondente o alla richiesta dello sconto in fattura.

La conclusione della parrocchia è quella di poter accedere agli interventi beneficiando del 110% e di poter ulteriormente porre in essere le alternative alla detrazione come previste dall’art. 121, DL 34/2020 in quanto gli immobili sono ad uso abitativo e conformi a quanto disposto dalla norma.

  • La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate per contro esprime diniego alla soluzione proposta dal contribuente, non tanto per i requisiti oggettivi dell’immobile, i quali sono rispettati, quanto per i requisiti soggettivi del committente, cioè l’ente parrocchiale.

Gli elementi determinanti il diniego sono i seguenti.

  • L’art. 119, co. 9, lett. d-bis), DL 34/2020 stabilisce che il 110% si applica ad ONLUS, OdV, ed APS iscritte negli appositi registri tenuti secondo la normativa vigente.
  • Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

L’ente parrocchiale non rientra fra i soggetti previsti dall’art. 119, co. 9, lett d-bis) in quanto non espressamente tra i soggetti beneficiari del superbonus. 

Diversamente potrà beneficiare del superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. 

Resta ferma comunque la possibilità di poter accedere, come vedremo poco più avanti alla detrazione che garantisce il 65% relativo al risparmio energetico.

  • Dal Decreto Requisiti un ulteriore elemento

Un elemento in più non citato dal documento di prassi n. 14 del 7 gennaio 2021 ma dal quale si evince che le parrocchie non sono ammesse al superbonus è il c.d. Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020).

L’obiettivo del Decreto Requisiti è quello di dettare le regole più approfondite circa l’accesso alle varie agevolazioni sugli immobili comportanti:

  1. risparmio energetico (ecobonus e superbonus),
  2. messa in sicurezza sismica degli immobili (sisma bonus).

Nel DM del 6 agosto 2020 vengono elencati fra gli altri anche i soggetti che possono accedere alle varie detrazioni (65% di ecobonus, 70-75-80-85% di sismabonus e 110% di superbonus).

Stiamo parlando, in particolare dell’art. 4, dove al comma 1 lett. a) si parla di (soggetti ammessi alle detrazioni quali):

persone fisiche … enti e … soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 che danno diritto al risparmio energetico.

È chiaro che l’espressione “enti … non titolari di reddito di impresa” fa riferimento, genericamente a quei soggetti che non rappresentano altre categorie di contribuenti (persone fisiche, imprenditori individuali, professionisti o società in genere).

Tuttavia il successivo comma 2 dell’art. 4 in questione recita:

Le detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9. 

Escludendo di fatto tutti i soggetti non elencati nel comma 9 fra i quali non si ritrovano, appunto, gli enti parrocchiali che vengono solo inclusi nel comma 1 lett.a) come beneficiari delle altre detrazioni diverse dal 110%.

Leggi anche Superbonus 110%: in Gazzetta i decreti requisiti tecnici e asseverazioni

  • La possibilità di cessione della detrazione o sconto in fattura

Per concludere, nel quesito la parrocchia chiede se in qualità di beneficiario possa accedere alle norme agevolative dell’art. 121, DL 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura).

Non potendolo fare ovviamente per il 110%, che come visto è negato, sarà comunque possibile per la parrocchia effettuare i lavori che danno diritto al risparmio energetico con una detrazione pari al 65% e cedere la medesima detrazione o richiedere lo sconto in fattura.

Dott.ssa Matilde Fiammelli

(Fonte: https://www.fiscoetasse.com 9 gennaio 2021)

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