Prestiti di opere d’arte

Procedura autorizzativa

Nuove disposizioni in merito all’autorizzazione per il prestito per mostre ed esposizioni – disposizioni della Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio Circolare 29 del 22/10 /2019

A seguito dell ‘entrata in vigore del DPCM 76/201 9, la Direzione Archeologia belle arti e  paesaggio  ha  emanato  la circolare 29 del 22/10 /2019 inerente istruzioni e procedure  operative  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  ai  prestiti  per mostre ed esposizioni. In allegato la circolare Si sintetizzano i contenuti della Circolare succitata.

 

Il prestito di beni culturali, pubblici o privati, per mostre ed esposizioni deve essere sempre autorizzato dal Ministero (Codice Beni Culturali, art. 48). Le procedure differiscono a seconda che le mostre si tengano nell’ambito del territorio nazionale oppure all’estero.

Procedura per il prestito di opere o beni di proprietà ecclesiastica, in ambito nazionale 
L’Organizzatore della mostra inoltra, tramite l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, la richiesta di prestito alla Soprintendenza, corredata del progetto scientifico della mostra, del facility report della sede espositiva, della scheda di prestito, in cui siano indicati la condizione giuridica del bene, il valore complessivo per cui intende assicurare i beni, le condizioni e lo stato conservativo, le condizioni ambientali ideali da garantire nel sito espositivo, la documentazione fotografica. La richiesta di prestito deve essere corredata del benestare del proprietario (Parrocchia, Confraternita,…) alla concessione del bene oggetto di prestito.

Sarà l’Organizzatore a curarsi degli aspetti assicurativi e logistici, sollevando da ogni onere il proprietario.
La Soprintendenza esprime un parere sull’ammissibilità del prestito si pronuncia sulla congruità del valore assicurativo indicato dal richiedente e procede alla trasmissione del parere all’organizzatore e ai soggetti interessati.

L’autorizzazione viene concessa a condizione che la movimentazione delle opere non comporti alcun rischio di danno e che, per i beni ecclesiastici e statali, venga assicurata la pubblica fruizione.

Per il prestito all’estero
In questo caso il rilevante interesse culturale della manifestazione è la condizione necessaria per l’autorizzazione dell’uscita temporanea dall’Italia dei beni culturali, assieme alla garanzia della loro integrità e sicurezza (Codice, art. 66). Il Ministero può, a richiesta dell’interessato, dichiarare il rilevante interesse scientifico o culturale della manifestazione, anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa (legge 512/1982).
L’organizzatore della mostra ha l’obbligo di denunciare all’Ufficio Esportazione i beni che intende esportare, indicando per ciascuno di essi il valore venale e il responsabile della custodia all’estero, al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (Codice, art. 71)
L’Ufficio Esportazione valuta la congruità del valore complessivo indicato dall’organizzatore e rilascia o nega, con parere motivato, l’attestato di circolazione temporanea avviando contestualmente, in quest’ultimo caso, il procedimento di dichiarazione d’interesse culturale. Il termine per il rientro dei beni oggetto del prestito non può mai essere superiore a 18 mesi.
Nel caso i beni non appartengano allo Stato, ad enti pubblici, a enti ecclesiastici, l’organizzatore garantisce l’uscita temporanea dei beni culturali tramite versamento di una cauzione, anche in forma di polizza fideiussoria, per un importo pari o superiore del dieci per cento al valore del bene. Qualora i beni non rientrino entro il termine stabilito la cauzione viene incamerata dal Ministero.

Per un approfondimento sul tema, in particolare per gli aspetti di salvaguardia della integrità dei beni, consultare il sito del La mia finanza – arte – Il prestito delle opere d’arte: breve vademecum per collezionisti. Consulta il sito MIBAC – Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte – Ufficio Esportazioni

Le richieste di prestito dovranno essere presentate all’Ufficio Liturgico Diocesano – Settore Arte e Beni Culturali in triplice copia cartacea (a colori) unitamente al supporto informatico (cd-rom). L’ufficio provvederà tramite il Delegato arcivescovile a consegnare in Soprintendenza le richieste in oggetto.

In allegato le schede conservative per il prestito da compilare

 

 

condividi su