Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dei Beni temporali ecclesiastici

Documento della Cancelleria arcivescovile del 20 giugno 2025

Pubblichiamo di seguito (e in allegato) il testo del Decreto del 20 giugno 2025 «sugli atti di straordinaria amministrazione dei Beni temporali ecclesiastici».

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DECRETO SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DEI BENI TEMPORALI ECCLESIASTICI

PREMESSO che l’Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero O.C.D., con decreto in data 22 maggio 1988, aveva stabilito indicazioni normative circa gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria dei beni temporali ecclesiastici e che l’Arcivescovo Card. Giovanni Saldarini, con decreto in data 1° maggio 1997, e l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia, con decreto in data 24 febbraio 2013, avevano innovato parzialmente quanto precedentemente determinato;

CONSIDERATO che lo scorrere del tempo rende necessaria una periodica revisione delle normative, per un sempre proporzionato adeguamento alle problematiche attuali nell’amministrazione dei beni temporali;

VISTE le Delibere C.E.I. n. 20, del 6 settembre 1984 (innovata in data 27 marzo 1999) e nn. 37 e 38, del 21 settembre 1990, nonché l’Istruzione in materia amministrativa, promulgata dalla C.E.I. in data 1° settembre 2005, ai nn. 66-68;

VISTO il disposto dei canoni 1276. 1281. 1291-1298 del Codice di Diritto Canonico;

SENTITO in data 3 aprile 2025 il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

CON IL PRESENTE DECRETO
STABILISCO

che, nell’Arcidiocesi di Torino, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano ferme restando le disposizioni degli statuti – siano da considerarsi atti di straordinaria amministrazione i seguenti:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a € 10.000,00 (diecimila,00);
  3. i contratti di locazione e di comodato;
  4. ogni altra disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali – a titolo di esemplificazione e non esaustivo – la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o l’affrancazione da enfiteusi, l’accensione di mutuo, ipoteca, pegno o fideiussione;
  5. l’acquisto a titolo oneroso di immobili, l’acquisto di beni che modificano il valore e la fruibilità degli immobili quali – a titolo di esemplificazione e non esaustivo – organi, campane, impianti di riscaldamento, fotovoltaici e simili;
  6. la mutazione della destinazione d’uso di immobili;
  7. l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  8. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e a diritti in genere;
  9. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione, il cui preventivo di spesa sia superiore al 30% delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, o comunque superiore a € 40.000,00 (quarantamila,00);
  10. ogni atto e intervento relativo a beni immobili di oltre 70 anni o beni mobili di oltre 50 anni, a prescindere dal loro interesse artistico, storico o culturale, qualunque sia la spesa preventivata;
  11. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
  12. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, comprese forme cooperativistiche ed associative con finalità diverse da quelle di culto e religione;
  13. la costituzione di un ramo di Ente del Terzo Settore (ETS) o di un ramo di Impresa sociale;
  14. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con Istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  15. l’assunzione, direttamente da parte dell’ente, di personale dipendente e la stipulazione di contratti a tempo determinato e indeterminato o per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  16. le liti o promozioni di contenzioso in sede civile, fiscale o amministrativa in nome della persona giuridica;
  17. per le parrocchie, l’ospitalità non occasionale a qualsiasi persona non facente parte del Clero parrocchiale e l’acquisizione di residenza da parte di tali persone presso la sede dell’ente.

Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà sempre essere allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell’Ente e per le parrocchie, ove vi sia rilevanza pastorale, anche del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario.

Il presente decreto, promulgato con la pubblicazione sul settimanale diocesano La Voce e il Tempo, abroga ogni precedente disposizione diocesana in materia ed entra in vigore il 1° luglio 2025.

Dato in Torino, il giorno venti del mese di giugno dell’anno del Signore duemilaventicinque, Solennità della Beata Vergine Consolata.

Roberto Card. Repole
Arcivescovo Metropolita di Torino

Concetta Caviglia
cancelliere arcivescovile

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